Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2

Si riportano alcune parti del documento maggiormente pertinenti alla scuola dell’infanzia :

“Il miglioramento del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 su tutto il territorio
nazionale e la diffusione dei vaccini anche tra i bambini nella fascia di età 5-11 ha consentito
di introdurre gli interventi normativi previsti dall’art. 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n.

24, che semplificano la disciplina della gestione dei contatti di casi di positività in ambito
scolastico e favoriscono l’attività didattica in presenza.

È bene tuttavia precisare che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non
significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari. Per questo motivo sono
state assegnate risorse finanziarie per la proroga del personale per l’emergenza Covid e per il
recupero degli apprendimenti (ATA e docente), è stato incrementato il fondo per l’acquisto di
dispositivi di protezione e altro materiale necessario, si è stabilito un regime di lavoro ad hoc
per quei docenti non vaccinati che rientrano in servizio dalla precedente sospensione,
permangono misure precauzionali generali specifiche per la scuola.
A seguito dell’aggiornamento normativo, sentito il Ministero della Salute, con la presente
circolare vengono fornite alle istituzioni scolastiche le nuove indicazioni operative relative
alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire dal 1°
aprile 2022. Giova nondimeno rammentare che dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l’accesso
alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. green pass base.

  1. Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia
    In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l’attività educativa
    e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:
    In assenza e fino a tre casi di positività
    In presenza di almeno quattro casi di positività
    Bambini Nessuna misura.
  2. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto
    con un soggetto positivo al COVID-19.
  3. Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe .Utilizzo di dispositivi di
    protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di
    maggior efficacia protettiva).
    Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni
    dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
  4. In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto
    con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo
    classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo
    all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche
    in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione
    dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una
    autocertificazione