Informazioni Segreteria e pagamenti quote :

Vi ricordiamo che la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 /12.30 – 14.30/15.30 .Le ricevute di pagamento sono a disposizione per essere ritirate in segreteria,

telefono 031714091-mail: info@asiloargenti.it

I pagamenti mensili delle quote potranno essere effettuati direttamente a scuola con il bancomat (no banco posta o carta di credito) oppure con il bonifico alle seguenti coordinate:

IT33V0843051060000000980457 INTESTATO ad ASILO INFANTILE FILIPPO ARGENTI – CRA sede Cantù C.So Unità d’Italia 11 (inserire il nome e cognome del bambino e mese di riferimento nella causale di pagamento).

La quota annuale potrà essere frazionata in mensilità ( per facilitarne alle famiglie il pagamento ) ed andrà saldata però anticipatamente il 10 di ogni mese .

ll Consiglio di Amministrazione per venire incontro alle famiglie, al massimo delle possibilità attuali della scuola, conferma la possibilità di avere un rimborso giornaliero pari ad  euro 3.00  da calcolarsi per i giorni di chiusura forzata   che precisiamo non dipendenti dalla volontà della scuola ma dalla situazione pandemica in corso.
Per la scuola dell’infanzia, il rimborso si potrà calcolare a partire dal giorno 3 marzo (esempio 3,00 per 21 giorni calcolati dal 3 al 31 marzo ipotetica data di chiusura = 63,00 euro da scalare) e per la sezione primavera dal giorno 15 marzo (esempio 3,00 per 13 giorni calcolati dal 15 al 31 marzo ipotetica data di chiusura = 39,00 euro da scalare).

Sono esclusi  dal rimborso  i sabati e le domeniche  e le giornate  festive stabilite   dal calendario scolastico approvato 2020/ 21 come ad esempio le vacanze pasquali ( dal 01/04/2021 al 07/04/2021 compreso).
Il rimborso così calcolato potrà essere scalato direttamente dalla  famiglie con la quota da pagarsi a marzo( che corrisponde alla quota anticipata del mese di aprile) nel caso non abbiate ancora provveduto al pagamento , oppure direttamente  dalle quote   successive in base alle giornate di chiusura della scuola.

Vi ricordiamo che la segreteria è aperta la mattina per informazioni e/o chiarimenti.

Siamo assolutamente consci delle difficoltà economiche delle famiglie ma sarebbe per noi di grandissimo aiuto ,chi invece volesse e potesse aiutare la scuola non chiedendo eventuali restituzioni.

Si riporta quanto emanato dal Governo italiano in merito alla sospensione delle attività educative in presenza:

Roma 15 marzo 2021
OGGETTO: Sospensione delle attività nelle scuole dell’infanzia e servizi educativi
Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia
del 12 marzo 2021, ha firmato nuove Ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 Marzo.
Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche,
Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che
restano in area rossa. Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge
approvato il 12 marzo.
A scadenza della vigente ordinanza, la Basilicata sarà in area arancione, a seguito della rettifica dei dati
completata stamattina da parte della Regione. Bolzano passa in arancione per effetto dei dati aggiornati
relativi all’incidenza.
Per effetto del Decreto-Legge del 13 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6
aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021,
sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si
collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.
Per quanto riguarda la possibilità di potere svolgere l’attività per i servizi educativi e le scuole di infanzia
occorre fare riferimento al DPCM del 2 marzo 2021.
In ordine alle previsioni di interesse per la Federazione, il DPCM stabilisce:
• all’art.21 comma 5 il divieto di effettuare le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado che continueranno a essere svolte solo con
modalità a distanza. Il divieto è operante in tutte le zone: gialla, arancione e rossa;
• all’art. 43, quanto segue: Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta
salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n.
134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe
che sono in didattica digitale integrata.
Per completezza di lettura si evidenzia che il Decreto ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020, nella parte di
interesse per la scuola d’infanzia, stabilisce che:
Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le
attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al
progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte
in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto:
dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la
videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età
degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre opportuno
attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della
scuola dell’infanzia. Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi
a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia”.
Si rimanda inoltre al documento della Commissione Tecnica del Settore pedagogico nazionale “Per un
accompagnamento alla riapertura delle scuole dell’infanzia” del giugno 2020.
Sempre al fine di dare una lettura organica e completa della norma del DPCM, si evidenzia che
l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.134 del 9 ottobre 2020 indica all’art. 1 il suo oggetto ed i suoi
destinatari, ovvero:
La presente ordinanza intende garantire, per l’anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto allo studio
degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi definendo le modalità di svolgimento
delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento
alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio
particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.
In relazione, poi, alle modalità di esercizio dell’attività didattica all’art. 3 lett. c), l’ordinanza in parola
prevede che:
Le istituzioni scolastiche valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con
patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti
implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il
PLS/MMG e il DdP e d’intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per
garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita
l’attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta
condizione di grave patologia o immunodepressione documentata di cui all’articolo 2, comma 1.
In pratica in zona gialla ed arancione l’attività dei servizi educativi e delle scuole infanzia può essere
esercitata in presenza salvo che la Regione ne limiti ulteriormente la possibilità.
In zona rossa l’attività dei servizi educativi e delle scuole infanzia non può essere esercitata in presenza,
tranne che, previa valutazione del Gestore sentita la Coordinatrice, per i bambini diversamente abili e per
coloro che hanno bisogni educativi speciali (art 43 DPCM).
E’ da precisare che in zona rossa è sospesa l’attività in presenza, ma non la possibilità per le scuole di
impiegare i propri lavoratori nello svolgimento delle attività di competenza. Ad esempio per educatori ed
insegnanti la possibilità di organizzare i LEAD (legami educativi a distanza) al fine di mantenere un
contatto con i bambini delle scuole infanzia, oppure per seguire i bambini diversamente abili o con
bisogni educativi speciali al fine dell’effettiva inclusione.
Come, tra l’altro, sarà possibile inoltre impiegare il personale amministrativo in presenza per controllare i
pagamenti, gli incassi, tenere aggiornata la contabilità oppure il personale ausiliario per poter fare pulizie
straordinarie o altro.
Durante i periodi di sospensione dell’attività in presenza, le scuole possono utilizzare gli ammortizzatori
sociali previsti dalla Legge 178/2020 art.1 comma 300 per i propri dipendenti che hanno sospeso
l’attività, che attualmente sono in misura pari a 12 settimane per il periodo che va dal 01/01/21 al
30/06/21.
Il decreto legge n. 30 del 13.3.2021 all’articolo 2 ha reintrodotto la misura del finanziamento dei
congedi parentali straordinari di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena ed ha reintrodotto il bonus per acquisto di servizi di baby sitting.
Le misure di sostegno quali i congedi parentali possono così riassumersi:

  • Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente alternativamente all’altro
    genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o
    in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione
    da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di
    prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto
    ovunque avvenuto.
  • Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente,
    alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per lo stesso periodo.
  • Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole
    di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o
    ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
  • Per i periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50 per cento
    della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  • In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al
    ricorrere delle condizioni, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né
    riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del
    posto di lavoro.
  • I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto
    sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica
    da COVID 19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti
    alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia
    medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la
    corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo
    di 100 euro settimanali.
  • Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo
    oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire
    dell’astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da
    altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle medesime misure.
  • Le misure si applicano fino al 30 giugno 2021.
    Cordiali saluti
    Il Responsabile nazionale Il Segretario nazionale
    per le questioni giuridiche
    avv. Stefano Giordano dott. Luigi Morgano