A tutte le famiglie,
come da Ordinanza regionale n°711 del 1°marzo 2021 (in allegato ), si comunica che, a decorrere dal 3 marzo 2021 e sino al 10 marzo 2021 , con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico , è adottata la misura della sospensione della didattica in presenza.
Pertanto, da mercoledì 03 marzo fino a mercoledì 10 marzo compreso, la scuola dell’infanzia Asilo Infantile Filippo Argenti attuerà la Didattica Digitale Integrata (seguiranno specifiche in merito).
LA SEZIONE PRIMAVERA invece attualmente rimarrà aperta con il normale orario di servizio.
La segreteria rimarrà aperta per informazioni e varie dalle ore 8.30/12.30 dal lunedì al venerdì telefono 031714091- mail info@asiloargenti.it
avviso del Comune di Cantù
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS
NUOVA ORDINANZA PRESIDENTE FONTANA:
Da mercoledì 3 marzo a mercoledì 10 marzo 𝗔𝗥𝗔𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗥𝗔𝗙𝗙𝗢𝗥𝗭𝗔𝗧𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗧𝗨𝗧𝗧𝗔 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗜 𝗖𝗢𝗠𝗢
Cosa cambia:
Divieto di spostamento verso le seconde case, anche all’interno della regione.
Scuole di ogni ordine e grado (dalla materna all’università) chiuse, eccetto gli asili nido che rimangono aperti.
ORDINANZA N. 711 Del 01/03/2021
Identificativo Atto n. 1105
PRESIDENZA
Oggetto
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN RELAZIONE AL TERRITORIO DELLA PROVINCIA
DI COMO E DEI COMUNI DI BESATE, BINASCO, CASARILE, LISCATE, MELZO,
MOTTA VISCONTI, POZZUOLO MARTESANA, TRUCCAZZANO, RODANO, VIGNATE,
(MI); CREMONA, BORDOLANO, CASTELVERDE, CORTE DE CORTESI CON
CIGNONE, CORTE DE’ FRATI, OLMENETA, POZZAGLIO ED UNITI, SPINADESCO,
SPINEDA (CR); ASOLA, CASALMORO, CASALOLDO, CASTEL GOFFREDO,
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, COMMESSAGGIO, DOSOLO, GAZZUOLO,
GONZAGA, MEDOLE, MOGLIA, PEGOGNAGA, POMPONESCO, QUISTELLO, SAN
BENEDETTO PO, SAN GIACOMO DELLE SEGNATE, SUZZARA, VIADANA (MN);
BATTUDA, BEREGUARDO, BORGARELLO, CASORATE PRIMO, GIUSSAGO,
ROGNANO, SIZIANO, TRIVOLZIO, TROVO, ZECCONE, VIDIGULFO, ZERBOLÒ (PV).
ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978,
N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETOLEGGE
25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16
MAGGIO 2020, N. 33
L’atto si compone di 7 pagine
IL PRESIDENTE
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con
modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con
la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da
COVID- 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto
1
«Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al
passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
VISTO il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della
strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunnoinvernale
», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data
8 ottobre 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 644 dell’8 gennaio 2021 avente
per oggetto: “Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti
SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di
prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31 gennaio 2021
avente per oggetto “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove
varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 4761 dell’8 febbraio 2021
“Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARSCoV-
2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la
valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/0”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5616 del 15 febbraio 2021
“Aggiornamento sull’uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARSCoV-
2”;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020,
del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo
2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
DATO ATTO che nel territorio rispettivamente della Provincia di Como e dei Comuni
di Besate, Binasco, Casarile, Liscate, Melzo, Motta Visconti, Pozzuolo Martesana,
Truccazzano, Rodano, Vignate, (MI); Cremona, Bordolano, Castelverde, Corte De
Cortesi con Cignone, Corte De’ Frati, Olmeneta, Pozzaglio cd Uniti, Spinadesco,
Spineda (CR); Asola, Casalmoro, Casaloldo, Castel Goffredo, Castiglione celle
2
Stiviere, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Gonzaga, Medole, Moglia,
Pegognaga, Pomponesco, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo Delle
Segnate, Suzzara, Viadana (MN); Battuda, Bereguardo, Borgarello, Casorate
Primo, Giussago, Rognano, Siziano, Trivolzio, Trovo, Zeccone, Vidigulfo, Zerbolò (PV)
è stata rilevata nei casi positivi al virus SARS-CoV-2 la presenza di mutazioni
oggetto delle azioni per la prevenzione e contrasto alla diffusione delle nuove
varianti al virus sopra indicato;
VISTE le evidenze risultanti dal contesto epidemiologico della Provincia di Como e
dei predetti Comuni e le peculiarità del contesto sociale ed economico dei
medesimi territori;
CONSIDERATO che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un
rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento
della diffusione del virus;
PRESO ATTO che, come emerge dall’esito della seduta del 27 febbraio 2021 della
Commissione indicatori Covid-19 Regione Lombardia istituita con la D.G.R. n. 3243
del 16 giugno 2020 e dai riscontri forniti il 1° marzo 2021 alla DG Welfare dalla
Commissione stessa e dai Direttori delle ATS interessate a seguito dell’analisi dei
dati effettuata, è stata formulata, la raccomandazione di applicare ai territori
della Provincia di Como e dei Comuni di Besate, Binasco, Casarile, Liscate, Melzo,
Motta Visconti, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Rodano, Vignate, (MI);
Cremona, Bordolano, Castelverde, Corte De Cortesi con Cignone, Corte De’ Frati,
Olmeneta, Pozzaglio ed Uniti, Spinadesco, Spineda (CR); Asola, Casalmoro,
Casaloldo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Commessaggio, Dosolo,
Gazzuolo, Gonzaga, Medole, Moglia, Pegognaga, Pomponesco, Quistello, San
Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, Suzzara, Viadana (MN); Battuda,
Bereguardo, Borgarello, Casorate Primo, Giussago, Rognano, Siziano, Trivolzio,
Trovo, Zeccone, Vidigulfo, Zerbolò (PV) le misure di cui all’art. 2 del DPCM del 14
gennaio 2021 nonché ulteriori misure finalizzate alla prevenzione dalla diffusione
del contagio;
RITENUTO necessario, in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni
tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali, adottare provvedimenti
limitativi agli spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune
attività con sede nel territorio della Provincia di Como e dei predetti Comuni, al
fine di evitare l’ulteriore diffusione del contagio;
VALUTATO di stabilire per il territorio della Provincia di Como e dei predetti Comuni
le misure restrittive per il contenimento del contagio previste di cui all’art. 2 del
DPCM 14 gennaio 2021 nonché ulteriori misure finalizzate alla prevenzione dalla
diffusione del contagio;
3
PRESO ATTO di quanto riportato nel Report n. 41 di monitoraggio dell’Istituto
superiore di sanità (ISS) aggiornato al 24 febbraio 2021;
PRESO ATTO che restano ferme le misure di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021,
ove non diversamente disciplinate dal presente provvedimento;
SENTITO il Ministro della Salute;
ORDINA
Art. 1) (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Provincia di Como e dei
Comuni di Besate, Binasco, Casarile, Liscate, Melzo, Motta Visconti, Pozzuolo
Martesana, Truccazzano, Rodano, Vignate, (MI); Cremona, Bordolano,
Castelverde, Corte De Cortesi con Cignone, Corte De’ Frati, Olmeneta, Pozzaglio
ed Uniti, Spinadesco, Spineda (CR); Asola, Casalmoro, Casaloldo, Castel Goffredo,
Castiglione delle Stiviere, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Gonzaga, Medole,
Moglia, Pegognaga, Pomponesco, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo
Delle Segnate, Suzzara, Viadana (MN); Battuda, Bereguardo, Borgarello, Casorate
Primo, Giussago, Rognano, Siziano, Trivolzio, Trovo, Zeccone, Vidigulfo, Zerbolò
(PV)
A decorrere dal 3 marzo 2021 e sino al 10 marzo 2021, con eventuale proroga sulla
base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio
della Provincia di Como e dei Comuni di Besate, Binasco, Casarile, Liscate, Melzo,
Motta Visconti, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Rodano, Vignate, (MI);
Cremona, Bordolano, Castelverde, Corte De Cortesi con Cignone, Corte De’ Frati,
Olmeneta, Pozzaglio ed Uniti, Spinadesco, Spineda (CR); Asola, Casalmoro,
Casaloldo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Commessaggio, Dosolo,
Gazzuolo, Gonzaga, Medole, Moglia, Pegognaga, Pomponesco, Quistello, San
Benedetto Po, San Giacomo Delle Segnate, Suzzara, Viadana (MN); Battuda,
Bereguardo, Borgarello, Casorate Primo, Giussago, Rognano, Siziano, Trivolzio,
Trovo, Zeccone, Vidigulfo, Zerbolò (PV) sono adottate le seguenti misure:
- si applicano le misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021;
- sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e
secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative
professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici
superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS) nonché sospensione delle scuole dell’infanzia, in relazione alle scuole e
servizi aventi sede sul territorio della Provincia di Como e dei predetti
Comuni;
4 - in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2 aventi sede sul territorio dei
della Provincia di Como e dei predetti Comuni:
◦ le attività di laboratorio sono sospese;
◦ resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89
del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9
ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli
alunni della classe che sono in didattica a distanza; - È fortemente raccomandato che le scuole e istituzioni formative di cui al
punto 2 aventi sedi in territori della Lombardia diversi dalla Provincia di
Como e dei Comuni predetti dispongano la didattica a distanza per i propri
studenti residenti o domiciliati nei predetti Comuni; - Non è consentito ai residenti nel territorio della Provincia di Como e dei
predetti Comuni di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella
principale (c.d. seconde case), anche se ubicate in territori diversi dalla
Provincia di Como e dei predetti Comuni; - Non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Provincia di
Como e dei predetti Comuni di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da
quella principale (c.d. seconde case) ubicate in territori della Provincia di
Como e dei predetti Comuni; - Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14
gennaio 2021 in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche
amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Provincia di Como e dei
predetti Comuni, nonché in relazione ai dipendenti, residenti o domiciliati
nei predetti territori, di pubbliche amministrazioni aventi sedi ed uffici in altri
territori della Lombardia; - Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del
14 gennaio 2021 con conseguente sospensione della frequenza delle
attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della
provincia di Como e dei predetti Comuni, fermo in ogni caso il
proseguimento di tali attività a distanza; - È fortemente raccomandato che le università e le istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica aventi sede nei territori della
Lombardia dispongano la didattica a distanza per i propri studenti residenti
5
o domiciliati nella Provincia di Como e nei predetti Comuni; - È fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o altri dispositivi di
protezione delle vie respiratorie diversi dalle mascherine di comunità sui
mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Provincia di Como e
dei predetti Comuni;
11.È sospesa in relazione ai predetti territori l’efficacia dell’Ordinanza n. 688 del
26 gennaio 2021.
Art. 2 (Disposizioni finali) - Restano ferme le misure di cui al DPCM 14 gennaio 2021, ove non
diversamente disciplinate dal presente provvedimento. - Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito
con modificazioni dalla legge n. 35/2020. - La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet
della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona
Virus – COVID 19.
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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